REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO

Articolo 1 -  Premessa

Questo regolamento interno è  parte integrante dello statuto della "Associazione Nparty", con sede in Cassina de Pecchi, Via Sirio 3  (di seguito definita per brevità  l' Associazione). I soci che aderiscono a qualunque titolo all' Associazione stessa lo condividono pienamente e senza riserve. Il presente regolamento è concordato dal consiglio direttivo che lo sottoscrive interamente. Eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito Internet dell' Associazione.

Articolo 2 - Scopo

L' Associazione persegue gli scopi statutari attraverso l' azione diretta ed indiretta dei soci, anche usufruendo dell' ausilio di persone ed entità  esterne che agiscano esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali nel loro operato in seno all' Associazione.

Articolo 3 - Non esclusività 

I soci sono liberi di appartenere ad altre associazioni e/o organizzazioni che non contrastino con gli scopi dell' Associazione e hanno l' obbligo di non danneggiare l' Associazione con atti o gesti che contrastino con i principi statutari.

Articolo 4 - Norme comportamentali

E' espressamente vietato, all' interno dell' Associazione discutere su questioni che riguardino la politica, la religione, le credenze e gli orientamenti della altrui persona e che comunque consistano in atti finalizzati a generare dissidio dentro e fuori l' Associazione stessa. Lo scopo conviviale e culturale dell' Associazione si esprime attraverso la maturità  e la consapevolezza di ogni singolo socio. I comportamenti offensivi o lesivi della dignità  o indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità  dell' Associazione, saranno puniti con l' immediata e inappellabile espulsione  dall' Associazione stessa, decretata dal Presidente che ne è legale rappresentante e garante. Al socio espulso non è consentito rinnovare la richiesta di ammissione alla Associazione fatti salvi casi specifici che comunque dovranno essere rimessi alla decisione dell' intero Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Qualifiche dei soci e ammissibilità  alla qualifica

I soci si dividono in:

1. Soci ordinari

2. Soci onorari

I soci ordinari sono coloro che versano annualmente la quota di iscrizione all' Associazione stabilita ogni anno dal consiglio direttivo decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell' anno associativo in corso al momento dell' iscrizione. Non è consentito frazionare tale quota associativa per  nessun motivo. Il socio ordinario ha diritto ad usufruire di tutte le agevolazioni riservate ai soci di qualsiasi grado. Partecipa alla vita sociale attivamente e alle riunioni periodiche che l' Associazione dedica ai propri soci. Opera nella piena consapevolezza delle finalità  statutarie condividendone appieno gli scopi e l' operato. Fa azione di proselitismo verso nuovi soci, provvedendo a diffondere secondo le proprie disponibilità  di tempo, l' Associazione. Riceve periodicamente le pubblicazioni dell' Associazione, cui può partecipare con scritti attinenti la sezione cui appartiene, o di carattere ed interesse generali. Il pagamento delle quote annuali di rinnovo deve avvenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza delle stesse passata la qual data il socio decade per recesso dalla appartenenza all' Associazione.

I soci onorari sono coloro che, per particolari motivi di grande rilevanza nell' organizzazione dell' Associazione, ne siano figure chiave, determinanti per la vita dell' Associazione stessa, o che per motivi di prestigio della propria figura o di merito nei confronti dell' Associazione diano un contributo essenziale o eccezionale all' Associazione. I soci onorari sono tali per tutta la vita dell' Associazione (soci a vita) ed esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Possono essere nominati soci onorari persone, enti, organizzazioni e associazioni che provvedano a finanziare economicamente tramite donazioni l' Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari, o che contribuiscano in opere e disponibilità  alla vita associativa stessa. Sono automaticamente nominati soci onorari i componenti il consiglio direttivo (presidente, tesoriere, consiglieri). I soci che richiedano di entrare a fare parte dell' associazione devono essere persone conosciute al  Consiglio Direttivo o al Presidente o presentate da altro socio di qualsiasi grado che garantisca dell' integrità  morale dell' aspirante e delle sue caratteristiche consone alla reputazione dell' Associazione.

Articolo 6 - Internazionalità 

Possono essere soci tutte le persone di nazionalità  straniera, senza distinzione di sesso, razza, religione, convinzioni e inclinazioni personali e politiche, purchà© siano maggiorenni all' atto dell' iscrizione e comprendano la lingua italiana.

Articolo 7 - Sede e riunioni

La sede dell' Associazione è definita nello statuto della medesima e l' accesso ad essa è riservato in esclusiva ai soci e alle persone da essi presentate. L' associazione può riunirsi convivialmente in sede diversa dalla sede sociale per lo svolgimento delle attività  organizzate dall' Associazione stessa. In quel caso deve essere presente almeno uno dei componenti il Consiglio Direttivo a garanzia della ufficialità  della riunione. E' vietato ai soci riunirsi autonomamente senza averne avuto preventiva autorizzazione scritta dal Presidente o da persona da egli incaricata. In caso di riunione non autorizzata il Consiglio Direttivo provvederà  all' immediata espulsione dei soci che venga accertato essere stati presenti alla riunione in questione. E' fatto divieto ai soci di organizzare attività  non autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente che comunque deve sempre autorizzarne in prima  persona e per iscritto lo svolgimento. Sono considerate accessorie le attività  di comunicazione tra i soci in ambito telematico attraverso la posta elettronica, forum o i social network e pertanto libere da vincoli che precludano l' espressione dei soci, tranne quando queste siano lesive della integrità  morale e materiale dell' Associazione stessa. In questo caso il Consiglio Direttivo delibera immediatamente l' espulsione del socio che contravvenga alla condotta consona all' appartenenza all' Associazione. Durante le riunioni il socio deve mantenere il contegno consono all' evento ed è responsabile diretto di danni causati ai beni dell' Associazione o di appartenenza di chi ospita le riunioni dell' Associazione. Per i soci minorenni deve essere sempre presente un maggiorenne responsabile dell' operato del minore, possibilmente l' esercente la patria potestà . E' motivo di espulsione immediata dall' Associazione un comportamento lesivo della decenza (ubriachezza, molestie) e offensivo per le persone presenti. All' Associazione è gradito un comportamento appropriato  e un linguaggio corretto ed educato.


Articolo 8 - Facilitazioni e sconti

Dal momento che l' Associazione prevede la vendita di articoli verso i soci o i simpatizzanti, è previsto espressamente che i soci di qualsiasi grado possano accedere a sconti per l' acquisto degli articoli messi a disposizione dall' Associazione. Tali sconti non sono obbligatoriamente riportati sui siti Internet afferenti l' Associazione o su cataloghi e pubblicazioni e possono subire variazioni senza preventivo avviso. In nessun caso il socio può accumulare sconti nà© pretendere il rimborso dello sconto su articoli che al momento dell' acquisto non fossero soggetti a sconti, successivamente praticati. In nessun caso gli sconti possono essere praticati ai simpatizzanti o a persone estranee all' Associazione. L' Associazione promuove altresì convenzioni con esercizi e iniziative commerciali per ottenere condizioni economiche di favore per gli associati.

Articolo 9 - Assemblee ordinarie

L' Associazione si riunisce di norma per le attività  conviviali almeno una volta all' anno, presso la sede dell' Associazione o presso altra sede decisa dal Consiglio Direttivo o dal Presidente stesso. In queste occasioni i soci possono partecipare alla riunione comunicando preventivamente la loro presenza almeno telefonicamente o via e-mail per consentire una corretta organizzazione delle riunioni stesse.

Articolo 10 - Gruppi

Il Presidente può nominare, se necessario, dei delegati di zona:

      I Delegati di zona  (responsabili di gruppo) sono nominati dal Presidente, a cui devono rispondere del loro operato, e hanno la funzione di organizzare e eventualmente dirigere  gruppi distaccati territorialmente  dalla sede centrale dell' associazione di cui dovranno osservare  le stesse regole. Qualsiasi deroga deve  essere approvata dal Direttivo Centrale.  Ogni fine anno essi devono presentare per la ratifica il rendiconto economico della loro gestione al Consiglio Direttivo  e all' Assemblea  ordinaria dei soci per l' approvazione.

Articolo 11 - Provvedimenti disciplinari

Tutti i soci, senza distinzione alcuna, sono tenuti a rispettare e a fare rispettare lo Statuto e il presente regolamento Interno secondo le norme deliberate dagli organi preposti a ciò. In caso di comportamento difforme che rechi grave danno, svantaggio o pregiudizio all' Associazione o al suo patrimonio, il Presidente, il Consiglio direttivo e il responsabile di gruppo o sezione hanno l' obbligo di intervenire, ognuno per le proprie competenze, applicando il regolamento per ottenerne il rispetto.  Qualora tale comportamento difforme fosse recidivo, è facoltà  del Presidente espellere o sospendere il socio anche con decorrenza immediata. A tale provvedimento non è ammessa opposizione. Il socio sospeso resta tale fino a decisione contraia del Consiglio Direttivo a maggioranza, mentre l' espulsione è irrevocabile ed il socio perde il diritto di appartenenza all' Associazione per sempre. La quota eventualmente versata per i mesi residui non è ad alcun titolo rimborsabile ne al socio sospeso per il periodo della sospensione, ne al il socio espulso. Nei casi meno gravi di comportamento difforme è prevista la diffida scritta e stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente

 

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